Parlamento Europeo

 

RISPOSTE DATE DAL CONSIGLIO E DALLA COMMISSIONE EUROPEA

 

Interrogazioni parlamentari - 13 febbraio 2008 - INTERROGAZIONE SCRITTA di Luca Romagnoli al Consiglio

Oggetto: Utilizzo dei limiti di età nei procedimenti di assunzione.

            L'utilizzo dei limiti di età come strumento di selezione nei procedimenti di assunzione è ancor oggi uno dei più diffusi, sia nelle aziende private che all'interno delle pubbliche amministrazioni. In particolare, L'Italia continua a fare uso di questo obsoleto requisito anagrafico in taluni ruoli, come le Forze Armate (Legge 226/2004). Tale disposizione, oltre a rappresentare un ostacolo all'accesso al mondo del lavoro, va in controtendenza ai principi posti a livello europeo. Infatti, l'articolo 13 del trattato CE, aggiunto dal trattato di Amsterdam, conferisce al Consiglio la facoltà di prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate, tra l'altro, sull'età. L'articolo 21 della Carta dei Diritti Fondamentali proibisce, inoltre, qualsiasi tipo di disparità favorendo, in questo modo, la concessione a tutti i cittadini europei di entrare nel mondo del lavoro senza subire disuguaglianze.

            Nell'ambito delle sue competenze, può indicare al Consiglio quali azioni intende intraprendere per eliminare questa discriminazione in forte contrasto con la Carta dei Diritti Fondamentali e i principi del diritto comunitario e in che modo può, eventualmente, intervenire nei confronti dell'applicazione della legislazione discriminatoria  italiana per l'arruolamento delle Forze Armate?

 

RISPOSTA

            Il Consiglio ha adottato la direttiva che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro basata sull'articolo 13 del trattato CE (1). Tale direttiva mira a combattere << le discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali, per quanto concerne l'occupazione e le condizioni di lavoro >> (articolo 1).

            Riguardo ai requisiti per lo svolgimento dell'attività lavorativa l'articolo 4, paragrafo 1 recita:

            << Fatto salvo l'articolo 2, paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono stabilire che una differenza di trattamento basata su una caratteristica correlata a uno qualunque dei motivi di cui all'articolo 1 non costituisca discriminazione laddove, per la natura di un'attività lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, tale caratteristica costituisca un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa, purchè la finalità sia legittima e il requisito proporzionato. >>

            Ciò significa che in determinate circostanze limitate è possibile operare una distinzione in base all'età, ma certamente non apre la strada ad una discriminazione generalizzata per motivi di età.

            Il Consiglio rammenta tuttavia che spetta alla Commissione Europea vigilare sulla corretta attuazione della normativa comunitaria da parte degli Stati membri.

            Riguardo ad ulteriori interventi in questo settore, il Consiglio rammenta che può agire unicamente in qualità di legislatore in base ad una proposta della Commissione. Attualmente non sono state presentate proposte relative ad un ulteriore normativa contro la discriminazione.

            Riguardo ad interventi non legislativi il 5 dicembre 2007 il Consiglio ha adottato la soluzione sul follow-up  dell'anno europeo delle pari opportunità per tutti (2007) (2) in cui ha invitato gli Stati membri e la Commissione Europea, nell'ambito delle rispettive competenze << a intensificare gli sforzi volti a prevenire e a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, nell'ambito del mercato del lavoro e al di fuori di esso >>.

 

(1) Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16.

(2) GU C 308 del 19.12.2007, pag. 1.

 

Interrogazioni parlamentari - 13 febbraio 2008 - INTERROGAZIONE SCRITTA di Luca Romagnoli alla Commissione

Oggetto: Utilizzo dei limiti di età nei procedimenti di assunzione

            L'utilizzo dei limiti di età come strumento di selezione nei procedimenti di assunzione è ancor oggi uno dei più diffusi, sia nelle aziende private che all'interno delle pubbliche amministrazioni. In particolare l'Italia continua a discriminare ingiustamente attraverso l'utilizzo di questo requisito anagrafico l'accesso ad alcune categorie lavorative. Tale disposizione, oltre a rappresentare un ostacolo all'accesso al mondo del lavoro, va in controtendenza ai principi posti a livello europeo. Infatti, l'articolo 13 del trattato CE, aggiunto dal trattato di Amsterdam, conferisce al Consiglio la facoltà di prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate, tra l'altro, sull'età. L'articolo 21 della Carta dei Diritti Fondamentali proibisce, inoltre, qualsiasi tipo di disparità, favorendo in questo modo la concessione a tutti i cittadini europei di entrare nel mondo del lavoro senza subire disuguaglianze.

            Nell'ambito delle sue competenze e in qualità di guardiano dei trattati, può indicare la Commissione quali azioni intende intraprendere per eliminare questa discriminazione in forte contrasto con la Carta dei Diritti Fondamentali e i principi del diritto comunitario?

 

RISPOSTA data da Vladimir Spidla a nome della Commissione

            La direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000(1) stabilisce un quadro generale per le parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro e prevede il divieto della discriminazione basata, tra l'altro, sull'età. Tuttavia, in conformità della direttiva, il principio di divieto di trattamento diverso può avere dei limiti.

            L'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva prevede che gli Stati membri possono stabilire che una differenza di trattamento basata, ad esempio, sull'età non costituisca discriminazione laddove, per la natura di un'attività lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, tale caratteristica costituisca un requisito essenziale e discriminante per lo svolgimento dell'attività lavorativa, purchè la finalità sia legittima e il requisito proporzionato.

            L'articolo 6 della direttiva stabilisce anche che gli Stati membri possono prevedere che le disparità di trattamento in ragione dell'età non costituiscano discriminazione laddove esse siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate, nell'ambito del diritto nazionale,  da una finalità legittima e i mezzi per il conseguimento di tale attività siano appropriati e necessari. La stessa disposizione stabilisce che tali disparità di trattamento possono includere, fra l'altro, la fissazione di un'età massima per l'assunzione basata sulle condizioni di formazione richieste per il lavoro in questione o la necessità di un ragionevole periodo di lavoro prima del pensionamento.

            Al tempo stesso, la discriminazione vietata dall'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali della UE non copre una disparità di trattamento che è giustificata da una finalità legittima e da un requisito proporzionato.

            Come guardiano dei trattati, la Commissione deve garantire che la direttiva 2000/78/CE sia applicata in modo corretto ed efficace negli Stati membri. In questo contesto, la Commissione ha analizzato la legislazione degli Stati membri e avviato procedure di infrazione contro numerosi Stati membri a seguito della mancata osservanza della direttiva. Queste procedure hanno sollevato in particolare il tema della mancanza di conformità alle disposizioni della direttiva sulla discriminazione basata sull'età rispetto alla legislazione di taluni Stati membri. Nei limiti dei suoi poteri, la Commissione adotterà le misure necessarie per garantire il recepimento della direttiva in tutti gli Stati membri.

 

(1) Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 7 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per le parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, GU L 303 del 2.12.2000